IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti; Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 5 di detta legge, che stabilisce l'iter procedurale da seguire per l'approvazione delle relative norme regolamentari; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche alle norme contenute nel decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. di approvazione del "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni,, al fine di adeguarle a sopravvenute variazioni normative, nonche' a specifiche esigenze procedurali; Visto lo schema di modifica del regolamento vigente e di uno dei suoi allegati, predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente; Visto il voto n. 32/4/93, con il quale il Comitato tecnico regionale, Sezione IV, ha espresso in data 20 ottobre 1993 parere favorevole sulle modifiche al Regolamento; Atteso che le suddette modifiche sono state sottoposte con esito favorevole all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 18 novembre 1993; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6837 del 16 dicembre 1993; Decreta: Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., nel testo che - assieme all'allegato - viene unito al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o di far osservare le unite norme come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 dicembre 1993 FONTANINI Decreto divenuto efficace per decorrenza del termine (nota della Corte dei conti di Trieste n. 2233/Reg. dell'8 aprile 1994). ---------- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1987, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI", CONTENUTO NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 1991, N. 502/PRES. Art. 1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., e' sostituito dal seguente: "1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato in base alla capacita netta o potenzialita teorica massima dell'impianto, desunta dal progetto, ed in base alla tipologia dei rifiuti, secondo i criteri di seguito indicati: per discariche di II categoria tipo A con capacita' netta: sino a 100.000 mc.: lire 132 milioni; superiore a 100.000 mc. e fino a 300.000 mc.: lire 132 milioni + L. 1.060 per ogni mc. eccedente i primi 100.000; superiore a 300.000 mc.: lire 343 milioni + L. 660 per ogni mc. eccedente i primi 300.000; per discariche di I categoria e di II categoria tipo B con capacita' netta: sino a 100.000 mc.: lire 396 milioni; superiore a 100.000 mc. e fino a 300.000 mc.: lire 396 milioni + L. 3.300 per ogni mc. eccedente i primi 100.000; superiore a 300.000 mc.: lire 1.056 milioni + L. 2.640 per ogni mc. eccedente i primi 300.000; per discariche di II categoria tipo C con capacita' netta: sino a 50.000 mc.: lire 396 milioni; superiore a 50.000 mc.: lire 396 milioni + L. 6.600 per ogni mc. eccedente i primi 50.000; per discariche di III categoria con capacita' netta: sino a 10.000 mc.: lire 396 milioni; superiore a 10.000 mc. e fino a 30.000 mc.: lire 396 miloni + L. 33.000 per ogni mc. eccedente i primi 10.000; superiore a 30.000 mc.: lire 1.056 milioni + L. 26.400 per ogni mc. eccedente i primi 30.000; per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti urbani con potenzialita' teorica massima: fino a 100 t/g: lire 264 milioni; superiore a 100 t/g e fino a 300 i/gz: lire 264 milioni + L. 660.000 per ogni t/g eccedente le prime 100; superiore a 300 t/g: lire 396 milioni + L. 330.000 per ogni t/g eccedente le prime 300; per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti speciali con potenzialita' teorica massima: fino a 25 t/g: lire 132 milioni; superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: lire 132 milioni + L. 2.640.000 per ogni t/g eccedente le prime 25; superiore a 100 t/g: lire 330 milioni + L. 1.320.000 per ogni t/g eccedente le prime 100; per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti tossici e nocivi con potenzialita' teorica massima: fino a 25 t/g: lire 264 milioni; superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: lire 264 milioni + L. 5.280.000 per ogni t/g eccedente le prime 25; superiore a 100 t/g: lire 660 milioni + L. 2.640.000 per ogni t/g eccedente le prime 100; per stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi con capacita' massima: fino a 100 mc.: L. 26.400.000; superiore a 100 mc. e fino a 500 mc.: L. 26.400.000 + L. 198.000 per ogni mc. eccedente i primi 100; superiore a 500 mc.: L. 105.600.000 + L. 132.000 per ogni mc. eccedente i primi 500".