IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  settembre
1982, n. 915;
   Vista  la  legge  regionale  7  settembre 1987, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali  relative  allo
smaltimento dei rifiuti;
   Visto  in  particolare  il comma 2 dell'articolo 5 di detta legge,
che stabilisce l'iter procedurale da seguire per l'approvazione delle
relative norme regolamentari;
   Ravvisata  la  necessita' di apportare alcune modifiche alle norme
contenute nel decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre
1991, n. 502/Pres. di approvazione  del  "Regolamento  di  esecuzione
della  legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche
ed integrazioni,, al fine  di  adeguarle  a  sopravvenute  variazioni
normative, nonche' a specifiche esigenze procedurali;
   Visto  lo  schema di modifica del regolamento vigente e di uno dei
suoi allegati, predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente;
   Visto il voto  n.  32/4/93,  con  il  quale  il  Comitato  tecnico
regionale,  Sezione  IV,  ha  espresso in data 20 ottobre 1993 parere
favorevole sulle modifiche al Regolamento;
   Atteso che le suddette modifiche sono state sottoposte  con  esito
favorevole  all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e
l'ambiente nella seduta del 18 novembre 1993;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  6837  del  16
dicembre 1993;
 
                              Decreta:
 
   Sono  approvate  le  modifiche  ed  integrazioni al regolamento di
esecuzione della legge regionale  7  settembre  1987,  n.  30  "Norme
regionali  relative  allo  smaltimento  dei  rifiuti"  approvato  con
decreto del Presidente della Giunta  Regionale  8  ottobre  1991,  n.
502/Pres.,  nel  testo  che  -  assieme all'allegato - viene unito al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o di far osservare
le unite norme come regolamento della Regione.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
    Trieste, 28 dicembre 1993
 
                              FONTANINI
 
   Decreto divenuto efficace per decorrenza del termine  (nota  della
Corte dei conti di Trieste n. 2233/Reg. dell'8 aprile 1994).
 
                             ----------
 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE
   REGIONALE  7  SETTEMBRE  1987,  N.  30  E  SUCCESSIVE MODIFICHE ED
   INTEGRAZIONI", CONTENUTO NEL DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA
   REGIONALE 8 OTTOBRE 1991, N. 502/PRES.
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  3,  comma  1,  del decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., e' sostituito dal seguente:
   "1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato in base
alla capacita netta o  potenzialita  teorica  massima  dell'impianto,
desunta  dal progetto, ed in base alla tipologia dei rifiuti, secondo
i criteri di seguito indicati:
    per discariche di II categoria tipo A con capacita' netta: sino a
100.000  mc.:  lire  132  milioni;  superiore  a 100.000 mc. e fino a
300.000 mc.: lire 132 milioni + L. 1.060 per  ogni  mc.  eccedente  i
primi 100.000; superiore a 300.000 mc.: lire 343 milioni + L. 660 per
ogni mc. eccedente i primi 300.000;
    per  discariche  di  I  categoria  e  di  II categoria tipo B con
capacita' netta: sino a 100.000 mc.: lire 396  milioni;  superiore  a
100.000  mc.  e  fino  a 300.000 mc.: lire 396 milioni + L. 3.300 per
ogni mc. eccedente i primi 100.000; superiore  a  300.000  mc.:  lire
1.056 milioni + L. 2.640 per ogni mc. eccedente i primi 300.000;
    per discariche di II categoria tipo C con capacita' netta: sino a
50.000  mc.:  lire  396  milioni;  superiore  a  50.000 mc.: lire 396
milioni + L. 6.600 per ogni mc. eccedente i primi 50.000;
    per discariche di III  categoria  con  capacita'  netta:  sino  a
10.000  mc.: lire 396 milioni; superiore a 10.000 mc. e fino a 30.000
mc.: lire 396 miloni + L. 33.000  per  ogni  mc.  eccedente  i  primi
10.000;  superiore  a  30.000 mc.: lire 1.056 milioni + L. 26.400 per
ogni mc. eccedente i primi 30.000;
    per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti urbani con
potenzialita' teorica massima: fino a  100  t/g:  lire  264  milioni;
superiore  a 100 t/g e fino a 300 i/gz: lire 264 milioni + L. 660.000
per ogni t/g eccedente le prime 100; superiore a 300  t/g:  lire  396
milioni + L. 330.000 per ogni t/g eccedente le prime 300;
    per  impianti  tecnologici per il trattamento di rifiuti speciali
con potenzialita' teorica massima: fino a 25 t/g: lire  132  milioni;
superiore  a 25 t/g e fino a 100 t/g: lire 132 milioni + L. 2.640.000
per ogni t/g eccedente le prime 25; superiore a  100  t/g:  lire  330
milioni + L. 1.320.000 per ogni t/g eccedente le prime 100;
    per  impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti tossici e
nocivi con potenzialita' teorica massima: fino a  25  t/g:  lire  264
milioni;  superiore  a 25 t/g e fino a 100 t/g: lire 264 milioni + L.
5.280.000 per ogni t/g eccedente le prime 25; superiore  a  100  t/g:
lire 660 milioni + L. 2.640.000 per ogni t/g eccedente le prime 100;
    per  stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi con
capacita' massima: fino a 100 mc.: L. 26.400.000; superiore a 100 mc.
e fino a 500 mc.: L. 26.400.000 + L. 198.000 per ogni mc. eccedente i
primi 100; superiore a 500 mc.: L. 105.600.000 + L. 132.000 per  ogni
mc. eccedente i primi 500".